L’Ordinanza sospensiva n. 1163/97 è stata emessa dalla III Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Vincenzo Zingales, Estensore Dr. Salvatore Schillaci, Cons. Biagio Campanella) in pieno accoglimento di domanda cautelare avanzata da un Raggruppamento d’Imprese assistito da questo Studio legale nell’ambito di un ricorso che poi è stato deciso dalla I Sezione dello stesso TAR ( Presidente Dr. Filippo Delfa, Relatore Dr. Gianpiero Lo Presti, Cons. Vincenzo Salamone) la quale, preso atto della piena acquiescenza del resistente Comune alla suddetta Ordinanza e stipula del contratto con la ricorrente, ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere.
Il principio emerge indirettamente dal raffronto tra il disposto dell’Ordinanza (condivisa dal Comune senza nemmeno attendere un definitivo pronunciamento in Sentenza) e il motivo di gravame a sostegno del ricorso che si riporta a precisa disposizione normativa (art. 5 L. 14/73 come richiamato in Sicilia dal p. 11 lett. “a” del Bando tipo regionale emanato con D.A. 21.2.1997) che legittima il ricorso alle operazioni di correzione e rettifica in parola, escludendo perciò che in una gara a prezzi unitari l’errore di calcolo occorso nel computo dei prodotti e/o nella loro somma possa condurre (come invece era avvenuto nella fattispecie) alla reiezione dell’offerta.
Nel PDF a seguire l’Ordinanza e la Sentenza del TAR.