La sentenza n. 434 del 12 marzo 2012 della II Sezione civile della Corte d’Appello di Catania (dr. Francesco D’Alessandro presidente, dr. Massimo Escher relatore, dr. Francesco Distefano giudice a latere) è stata resa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 7 luglio 2006, in una causa che ha avuto come protagonisti tre fratelli germani – uno assistito da questo studio legale – in dipendenza dell’eredità materna devolutasi per testamento pubblico.
La Corte è partita da un principio affermato dal giudice di primo grado, e condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, sviluppandolo in termini che “se è vero che la mera attribuzione della qualità di erede per giurisprudenza costante può non avere portata decisiva, è anche vero che ciò può accadere quando la qualità di erede venga attribuita di sfuggita tra una disposizione e l’altra, per così dire ‘en passant’, e non quando essa sia frutto di una solenne investitura formale contenuta in principio di testamento (“istituisco eredi universali i miei tre figli in parti uguali fra loro”).
Di conseguenza la Corte è intervenuta sulle attribuzioni testamentarie a titolo particolare relative ad uno dei fratelli, espressamente definite nel testamento come legati “in sostituzione di legittima” (incompatibili con il titolo di erede), qualificandole invece come legati “in conto di legittima” (questi sì compatibili con la chiamata ereditaria, per come ritenuto da ultimo da Cass. 9.9.2011 n. 1853, secondo cui difettando la volontà del testatore di escludere dall’eredità il beneficiario di un legato, questo deve ritenersi in conto di legittima).
Particolare curioso, per i profani, è che nonostante il diretto interessato avesse in corso di causa esplicitamente negato di possedere la qualità di erede, questo passaggio argomentativo è stato letto dalla Corte, ‘en passant’, come un “maldestro espediente” e non come un vero e proprio abbandono della pretesa.
A seguire il PDF con la Sentenza integrale che ha definito la non poco complessa vicenda ereditaria.