La Sentenza in argomento è stata resa dalla 1a Sezione del TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Attilio Trovato, Estensore Dr.sa Gabriella Guzzardi, Giudice a latere Dr. Italo Vitellio) in pieno accoglimento del ricorso proposto da imppresa individuale assistita da questo Studio legale in relazione all’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un campo di calcio.
La statuizione contenuta nel pronunciamento, in adesione alla tesi sostenuta in ricorso e coerentemente con quanto stabilito dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, può riassumersi in termini che le previsioni dei bandi tipo regionali approvati in osservanza dell’art. 34 della L.R. 21/85 con D.A. LL.PP. 14.1.86 sono vincolanti per le stazioni appaltanti.
In particolare si osserva in Sentenza che il bando predisposto da esse stazioni per ogni singolo appalto può ben prevedere (motivatamente) clausole “integrative”, atte cioè a rendere il bando medesimo più aderente alla specifica realtà considerata, ma non anche clausole che si pongano in aperto contrasto con i bandi tipo e/o con le disposizioni di legge alle quali essi rimandano.
E infatti, precisa testualmente la Sentenza, “le scelte fondamentali ed ineludibili per l’interesse pubblico sotteso allo svolgimento di una gara d’appalto, vengono stigmatizzate nel bando tipo che deve conseguentemente essere trasfuso nei singoli bandi di gara, con la possibilità di integrazioni ove esse siano necessarie per meglio conseguire l’interesse dell’Ente appaltante”.
Nel PDF a seguire il testo integrale della decisione.