L’Ordinanza in argomento è stata resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Presidente S.E. Alfonso Quaranta, Estensore Cons. Salvatore Giacchetti, Componenti Conss. Luigi Cossu, Giovanni Nigro e Francesco Scoglio) in pieno accoglimento dell’appello avanzato da impresa individuale assistita da questo Studio legale avverso il pronunciamento cautelare della 1a Sezione del TAR di Catania che in 1° grado si era erroneamente espresso in senso opposto.
In punto di diritto il CGARS ha condiviso in toto la lettura della richiamata normativa così come proposta da questo Studio fin dall’atto introduttivo del gravame, nel senso, cioè, che nel caso (in verità assai infrequente) di offerte ottimali per l’aggiudicazione proposte in termini numerici perfettamente uguali da due o più imprese partecipanti a una gara d’appalto, bisogna procedere ad una licitazione migliorativa richiedendo alle stesse un’ulteriore offerta di ribasso. E solo nel caso in cui ciò non sia possibile (per assenza o rifiuto di tutte le imprese coinvolte) si può passare ad aggiudicare la gara mediante sorteggio tra le pari offerenti.
In punto di fatto, poi, l’Ordinanza CGARS ha correttamente ritenuto che l’assoluto silenzio serbato dal verbale di gara in ordine all’esperimento del procedimento come sopra, quindi anche sulla presenza o meno in sede di operazioni di una o tutte e due le imprese interessate, non poteva costituire un’implicita attestazione dell’assenza di entrambe tale da giustificare il passaggio tout-court alla fase eventuale del sorteggio per impossibilità di esperire la licitazione migliorativa.
Nel PDF a seguire l’integrale Ordinanza.