La Decisione 190/02 del Consiglio dell’Autorità sui LL.PP. (Presidente Prof. Francesco Garri, Relatore Cons. Sabino Luce) ha stabilito di non doversi procedere per insussistenza dei presupposti di legge, con relativa archiviazione degli atti, a carico di impresa assistita da questo Studio legale incolpata di non aver fornito la documentazione di cui in rubrica nel termine prescritto di 10 giorni dalla notifica della richiesta da parte del Comune appaltante.
Quest’ultimo aveva attivato il procedimento sanzionatorio perchè si era visto recapitare dall’impresa la documentazione in ritardo rispetto al termine assegnato, mentre l’Autorità – in aderenza alle tesi difensive dispiegate pure nel corso dell’audizione in Roma – ha senz’altro giustificato tale ritardo anche alla luce del fatto che il relativo plico era stato spedito per posta in data corrispondente all’ultimo giorno utile.
La Decisione è di interesse anche laddove si sofferma sulla ratio del disposto normativo in argomento, testualmente individuata “nell’intento di garantire la par condicio dei concorrenti alle gare d’appalto per opere pubbliche e nella funzione preventiva di deterrenza, giustificata in ordine ai rischi che le imprese non aventi diritto a partecipare (in quanto non in possesso dei requisiti di legge) vi partecipino artatamente – con offerte fittizie – al solo scopo di alterare il regolare meccanismo di aggiudicazione dei lavori”.
Nel PDF a seguire il testo integrale della Decisione.