La Decisione 220/99 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Presidente S.E. Alberto Berruti, Estensore Cons. Paolo Turco, Componenti Conss. Raffaele Carboni, Antonio Andò e Antonino Di Blasi) repingendo l’appello interposto dalla soccombente impresa primigenia aggiudicataria, ha pienamente confermato la Sentenza del TAR Catania di accoglimento del ricorso presentato da questo Studio legale per conto di una Riunione Temporanea di imprese alla quale, di conseguenza, sono stati riaggiudicati i lavori di manutenzione e ripristino del piano viabile di una strada.
Il principio di diritto portato dal pronunciamento – e, nelle more di questo giudizio, ribadito da altro identico emesso dallo stesso organismo giudiziaro – è alquanto tecnico. E si riferisce alla possibilità prevista dalla legge 109/94 che un’impresa cessionaria d’azienda o di ramo d’azienda ha di partecipare ad una gara d’appalto nelle more del recupero dell’iscrizione, sulla base di una capacità “derivata” da quella che sarebbe spettata alla società dante causa.
In sostanza la società cessionaria ben può avvalersi di una capacità finanziaria dimostrata in riferimento al ramo d’impresa di cui era titolare quella cedente, ma ha l’obbligo di presentare il certificato della sezione fallimentare relativo anche a quest’ultima perchè in caso contrario verrebbe compromessa la garanzia sulla solidità economico-finanziaria e sulla solvibilità degli obblighi economici che graveranno sull’aggiudictario. Ciò perchè, fino al momento in cui venga riconosciuto il recupero dell’iscrizione conferita, nessuna verifica viene ad essere espletata relativamente alle vicende di detta impresa per il periodo precedente al conferimento d’azienda e l’aggiudicazione potrebbe essere disposta a favore di impresa – quella conferitaria – in relazione alla quale la verifica connessa alla certificazione in parola resterebbe limitata al solo periodo successivo al conferimento. “Tale onere” – conclude quindi, testualmente, il pronunciamento in oggetto – “risponde alla ragione di non ammettere imprese che non abbiano la possibilità di recuperare l’iscrizione a causa della situazione deficitaria delle loro danti causa“.
Nel PDF a seguire la Decisione integrale del CGARS.