L’Ordinanza in oggetto è stata resa dal Giudice istruttore della IV Sezione civile del Tribunale di Catania Dr.sa Dora Bonifacio in pieno accoglimento di apposita domanda avanzata da questo Studio legale in difesa di Consorzio suo assistito nel corso di una causa contro una Compagnia di assicurazioni che è stata condannata pure alle spese legali e in prosieguo ha rinunciato alla Sentenza.
Probabilmente in ragione del rilevante importo economico, il Giudice ha avvertito la necessità di riepilogare dettagliatamente, nella parte iniziale del provvedimento, gli elementi come in rubrica che vanno a costituire i presupposti per la concessione dell’Ordinanza in parola nei casi in cui l’istruzione della causa abbia già sufficientemente determinato la consistenza della domanda.
In prosieguo la stessa giudicante ha anche affrontato, rigettando la connessa domanda riconvenzionale della Compagnia assicuratrice, un’altra questione di diritto legata alla sopravvivenza dei contratti stipulati prima dell’entrata in liquidazione di un’azienda, risolvendola nel senso che in caso di autorizzazione alla prosecuzioe dell’esercizio d’impresa non pare automaticamente applicabile la norma della legge fallimentare che prevede l’automatico scioglimento dei contratti in essere.
Nel PDF qui di seguito il testo integrale dell’Ordinanza.