La Sentenza in argomento è stata resa dalla prima Sezione di Catania del TAR Sicilia (Presidente dr. Daniele Burzichelli, Estensore dr.sa Giuseppa Leggio, a latere dr.sa Maria Stella Boscarino) in pieno accoglimento di un ricorso avanzato da società assistita da questo Studio legale avverso il mancato rilascio di titolo in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 (cosiddetta “a regime normale”) e il conseguente ordine di demolizione delle opere ritenute abusive emesso dal Comune.
Oltre al motivo di ricorso sotteso al principio rubricato (presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 22 L.R. 71/1978 che disciplina gli interventi produttivi “nelle zone destinate a verde agricolo” è che i manufatti industriali ricadano in zona agricola, e non in zona commerciale D3 come nel caso di specie), il Tribunale Amministrativo ha pure accolto quello con cui la ricorrente aveva dedotto che l’opera in contestazione era una pertinenza, con caratteristiche strutturali di precarietà e rimuovibilità, del connesso e preesistente edificio industriale assistito da regolare concessione edilizia e quindi non poneva alcun problema circa la necessità di un’altra concessione edilizia e l’obbligo di rispettare le distanze dal ciglio stradale.
Per pervenire a questa seconda statuizione il TAR ha preso atto delle risultanze fattuali accertate nel corso del giudizio penale per il reato di violazioni edilizie dal quale – con precedente Sentenza del Pretore di Belpasso già passata in cosa giudicata – il legale rappresentante della società, sempre assistito da questo studio legale, era uscito completamente assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
A seguire il PDF con la Sentenza integrale.